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Introiti consistenti generati dai termovalorizzatori, una fetta spetta alla Regione

lentepubblica.it • 27 Marzo 2024

introiti-termovalorizzatori-regioneLa Regione potrebbe richiedere una parte degli introiti più consistenti generati dai termovalorizzatori, secondo quanto sottolineato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).


Tale indicazione è emersa nel Parere di funzione consultiva N.12 del 6 marzo 2024, in risposta a una richiesta di chiarimenti da parte di un’Amministrazione regionale.

L’Anac ha chiarito che i rialzi nei costi dell’elettricità potrebbero essere considerati nella valutazione complessiva da parte dell’ente appaltante, al fine di rivalutare le condizioni economiche dell’appalto, garantendo anche un beneficio per la collettività. Questa interpretazione è stata resa necessaria dalle circostanze eccezionali che hanno influenzato il mercato dell’energia negli anni 2021 e 2022.

Introiti consistenti generati dai termovalorizzatori, una fetta spetta alla Regione

Secondo l’Anac, la richiesta di restituzione di parte dei profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dai termovalorizzatori in quegli anni è giustificata. Si sono infatti verificati aumenti significativi dei guadagni per i gestori, principalmente dovuti al contesto internazionale, come il conflitto in Ucraina, e alle conseguenze della pandemia da Covid-19. Questi eventi hanno avuto un impatto diretto sui prezzi di vendita dell’elettricità e, di conseguenza, sui profitti dell’appaltatore.

Considerando il carattere pubblico del contraente, la Regione, che reinveste i profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica per ridurre le tariffe di smaltimento dei rifiuti presso l’impianto, è stata invitata a richiedere all’appaltatore il versamento di una quota eccedente degli introiti, calcolata secondo le modalità indicate nella richiesta di parere.

L’Anac ha inoltre suggerito che l’Amministrazione valuti la possibilità di rinegoziare le condizioni economiche dell’appalto in seguito agli eventi straordinari sopraggiunti dopo la stipula del contratto. Tuttavia, è stato sottolineato che tali modifiche dovrebbero rispettare i principi di correttezza e buona fede contrattuale, evitando di configurare revisioni sostanziali non ammesse dall’ordinamento comunitario, come indicato dalla giurisprudenza vigente.

Il testo del parere Anac

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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